Contratti di cessione prodotti agricoli ed alimentari: nuove regole dal 15/06

A partire da oggi, tutti i contratti di cessione, in corso di esecuzione, di prodotti agricoli ed alimentari, dovranno essere adeguati alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Il decreto:
- Si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari in cui il fornitore (venditore) abbia sede in Italia
- Opera nelle relazioni tra clienti e fornitori in tutta la filiera (dal produttore agricolo all’azienda di trasformazione, da quest’ultima alla catena distributiva, ecc.)
- Non si applica ai contratti di cessione conclusi con il consumatore finale.

La nuova disciplina definisce le condizioni inderogabili che devono essere inserite nei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, ponendosi l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori.

Il decreto stabilisce che:
- tutti i contratti di cessione devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti
- all’interno del contratto devono inoltre essere indicate la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto), le modalità di consegna e di pagamento
- i documenti di trasporto o di consegna, le fatture e gli ordini di acquisto non assolvono all'obbligo della forma scritta, se non nel caso in cui tra acquirente e fornitore sia stato preventivamente stipulato un accordo quadro

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