DPCM 24 Ottobre 2020 - Sintesi misure

MISURE PER LE IMPRESE (in vigore da lunedì 26 Ottobre fino al 24 Novembre 2020).
ATTENZIONE: sono prorogate al 24 Novembre le misure contenenti nei DPCM 13 e 18 OTTOBRE.

Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie:

  • sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi

  • dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico

  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano presso le stesse strutture

  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

  • resta consentita fino alle 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

Le stesse attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio.

  • Le attività possono svolgersi nel rispetto delle linee guida e dei protocolli anti-contagio previsti per il settore

  • Restano consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, applicando i limiti previsti per le attività dei servizi di ristorazione

  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, sociali e ricreativi.

È consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti, fatte salve ulteriori misure emanate dalle Regioni o Province autonome. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio sport.
 
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono sospesi gli spettacoli al pubblico in sale teatrali, da concerto, teatrali e in spazi all’aperto.

Restano sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica e a patto che siano rispettate le distanze minime di sicurezza e le altre norme anti-contagio.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con le modalità a distanza.

Sono vietate le sagre e le fiere di ogni genere.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurati:
 
- distanza interpersonale di almeno un metro

- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato

- che venga consesso di sostare all’interno solo il tempo necessario all’acquisto dei beni

- che siano rispettati i protocolli di sicurezza in vigore per la categoria

Le attività relative ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio. Le stesse attività possono svolgersi nel rispetto delle linee guida e dei protocolli anti-contagio previsti per il settore.

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e il rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per il settore.
 
È obbligatorio per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per gli esercizi commerciali, esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, nel rispetto delle norme e delle linee guida vigenti.

 
ALTRE MISURE
 
È obbligatorio avere sempre con sé la mascherina nei luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia garantita in modo continuativo la condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Restano valide le linee guida per le attività economiche e per la consumazione di cibi e bevande.

È fortemente raccomandato l’uso della mascherina all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Resta valido l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fortemente raccomandato nelle abitazioni private non ricevere persone diverse dai conviventi.

Sono vietate le feste in luoghi all’aperto o al chiuso.

Può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21 di strade e piazze nei centri urbani dove possono crearsi assembramenti.

È comunque consentito l’accesso per il raggiungimento delle attività economiche legittimamente aperte e delle residenze.

Per informazioni

CONTATTACI SU WHATSAPP
oppure Compila il form