Accordo stagionalità CCNL Commercio

È stato sottoscritto a livello regionale l’Accordo Stagionalità del CCNL Commercio fra Confcommercio, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Toscana.

Tale intesa estende alle aziende del commercio la possibilità di rafforzare il proprio organico nei periodi di maggior concentrazione di lavoro assumendo nuovi dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato.

In particolare:

1. Introduce delle deroghe per i contratti a tempo determinato nelle località a prevalente vocazione turistica relative a:
• durata del rapporto, che adesso può superare i 24 mesi
• limitazioni quantitative
• intervalli temporali da osservare tra un contratto e il successivo
• proroga e rinnovi in assenza di causali

2. Definisce i periodi di stagionalità così suddivisi:
a) da aprile al 30 ottobre di ogni anno (la durata contrattuale dovrà prevedere un minimo di 2 mesi);
b) dal 15 novembre a 15 gennaio (la durata contrattuale non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi).

3. Suddivide i territori toscani in 3 tipologie di destinazione con rispettivi periodi di stagionalità:
• Destinazioni MARINE: da aprile a ottobre
• Destinazioni MONTANE: da aprile a settembre e dal 15 novembre al 15 gennaio
• Destinazioni di PROSSIMITÀ: da aprile a settembre e dal 15 novembre al 15 gennaio

Quali sono i requisiti richiesti per le aziende?
L’applicazione del CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi Confcommercio, e l’ubicazione nelle località a prevalente economia turistica e nei centri storici delle città d’arte toscane.

Vuoi avvalerti di questa nuova opportunità?
Invia una mail con oggetto “Accordo stagionalità CCNL Commercio” all’indirizzo arealavoro@confcommercio.ptpo.it

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